IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  l'art.  24,  comma 1,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo  il  quale  la  retribuzione delle categorie di personale non
contrattualizzato  ivi indicate e' adeguata di diritto annualmente in
ragione  degli  incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di
statistica,   conseguiti  nell'anno  precedente  dalle  categorie  di
pubblici  dipendenti  contrattualizzati  sulle  voci retributive, ivi
compresa  l'indennita'  integrativa speciale, utilizzate dal medesimo
istituto   per   l'elaborazione   degli   indici  delle  retribuzioni
contrattuali;
  Visto  l'art.  24,  comma 2,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo   il   quale   la  percentuale  dell'adeguamento  annuale  e'
determinata,  entro  il  30 aprile  di  ciascun anno, con decreto del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per
la   funzione   pubblica   e   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
2 ottobre  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  270 del
20 novembre  2006,  con  il  quale  e'  stata  determinata  la misura
dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2006;
  Vista  la  nota  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in  data
29 marzo  2007,  n.  SP/310.2007,  con  la  quale  si comunica che la
variazione  media  degli  incrementi  retributivi realizzati nel 2006
rispetto al 2005 e' risultata pari a 4,28 per cento;
  Visto  l'art.  1,  comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  misure  di  contenimento,  per  gli  anni  2007  e 2008, del
trattamento   economico   del  personale  non  contrattualizzato  con
retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro annui lordi;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche ed integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
15 giugno  2006,  con  il  quale  il  Ministro  per  le  riforme e le
innovazioni  nella  pubblica  amministrazione  e'  stato  delegato ad
esercitare  le  funzioni  attribuite  al Presidente del Consiglio dei
Ministri  in materia di lavoro pubblico, nonche' l'organizzazione, il
riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
  Sulla  proposta  dei Ministri per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:

  Gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi
e  continuativi  dei  docenti  e  dei  ricercatori  universitari, del
personale  dirigente  della  Polizia  di  Stato e gradi di qualifiche
corrispondenti,   dei   Corpi  di  polizia  civili  e  militari,  dei
colonnelli  e  generali delle Forze armate in godimento alla data del
1° gennaio  2006  sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2007, in
misura   percentuale   pari   a  4,28  per  cento.  Tale  adeguamento
retributivo  e'  corrisposto  per l'anno 2007 nella misura del 70 per
cento  per il personale con retribuzioni complessivamente superiori a
53.000  euro  annui  lordi.  Il relativo onere, che costituisce spesa
avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di
bilancio delle amministrazioni interessate.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 27 aprile 2007

                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                          il Ministro per le riforme e le innovazioni
                                nella pubblica amministrazione
                                            Nicolais


Il Ministro dell'economia e delle finanze
             Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2007
Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 309